AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte-
grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che  di
quelle   richiamate  nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3
e 4) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la  spesa  per  la  definizione  degli effetti
economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277  del  3-12
giugno  1991  (a)  e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre
1991, nonche' della sentenza del TARLazio n. 1219 del 9 luglio  1991,
concernenti   la   equiparazione   del   trattamento   economico  dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (( e del Corpo della  guardia
di finanza )) agli ispettori della Polizia di Stato.
  2.  Al  relativo  onere, ((limitatamente ai sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri,)) valutato in lire 80.000 milioni per  il  1992,  in
lire  260.000  milioni  per  il  1993, in lire 270.000 milioni per il
1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a
decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario 1992, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Applicazione  della  sentenza  Corte  costituzionale n. 277/1991 (a)
sull'equiparazione degli  appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri  a
quelli della Polizia di Stato".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.
 
             (a) Con la sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 19 giugno 1991, 1a serie
          speciale,    la    Corte   costituzionale   ha   dichiarato
          l'illegittimita'     costituzionale      dell'art.      43,
          diciassettesimo  comma,  della legge 1 aprile 1981, n.  121
          (Nuovo  ordinamento  dell'amministrazione  della   pubblica
          sicurezza),  della  tabella  C allegata a detta legge, come
          sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982,  n.  569
          (Disposizioni  concernenti taluni ruoli del personale della
          Polizia  di  Stato  e   modifiche   relative   ai   livelli
          retributivi  di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge
          1 aprile 1981, n. 121) nonche' della  nota  in  calce  alla
          tabella,  nella  parte  in  cui non includono le qualifiche
          degli   ispettori   di   polizia,   cosi'   omettendo    la
          individuazione   della   corrispondenza   con  le  funzioni
          connesse  ai  gradi   dei   sottufficiali   dell'Arma   dei
          carabinieri.
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 2, 3 e 4 della
          legge di conversione del presente decreto:
             "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  il  31  dicembre  1992,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i Ministri della
          difesa,   delle   finanze,   di   grazia    e    giustizia,
          dell'agricoltura  e delle foreste, per la funzione pubblica
          e del tesoro,  un  decreto  legislativo  che  definisca  in
          maniera  omogenea,  nel  rispetto dei princi'pi fissati dai
          relativi ordinamenti  di  settore,  stabiliti  dalle  leggi
          vigenti,  ivi  compresi  quelli  stabiliti  dalla  legge 11
          luglio 1978,  n.  382,  le  procedure  per  disciplinare  i
          contenuti  del  rapporto  di impiego delle Forze di polizia
          anche ad ordinamento  militare,  ai  sensi  della  legge  1
          aprile  1981,  n.  121,  nonche'  del personale delle Forze
          armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del
          personale di leva. Fino alla riforma  della  contrattazione
          collettiva  del pubblico impiego nulla e' innovato per cio'
          che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
             2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle
          organizzazioni   sindacali   del   personale    interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano esprimere il proprio parere  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  dello  schema  stesso,
          trascorso il quale il parere si  intende  favorevole.  Esso
          sara',  inoltre,  trasmesso,  almeno  tre  mesi prima della
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  al  Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio parere secondo le modalita'  di  cui  all'art.  24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
             3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto
          legislativo  dovra'  prevedere:  distinte  modalita' per il
          procedimento, relativamente  al  personale  ad  ordinamento
          civile,  al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
          militare e a quello appartenente  alle  Forze  armate,  per
          pervenire  a distinti provvedimenti che saranno emanati con
          decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per
          le Forze di polizia e per le Forze armate;  le  materie  da
          disciplinare,  ivi  compresi  gli  aspetti  retributivi; la
          composizione  delle  delegazioni  di   parte   pubblica   e
          rappresentative  del  personale.    Il  procedimento dovra'
          essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una
          concertazione interministeriale nella quale la  delegazione
          di  ciascun  dicastero  sia  composta in modo da assicurare
          un'adeguata    partecipazione    degli     organismi     di
          rappresentanza militare.
             4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera
          materia  da  disciplinare, il decreto legislativo di cui al
          comma 1 potra' anche avere riguardo a  materie  diverse,  a
          seconda  dello  status  del  personale  interessato, tenuto
          conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque
          riservato alla disciplina per legge o per atto normativo  o
          amministrativo  emanato  in  base alla legge, l'ordinamento
          generale delle seguenti materie:
               a) organizzazione del lavoro,  degli  uffici  e  delle
          strutture,  ivi  compresa  la  durata dell'orario di lavoro
          ordinario;
               b) procedure per la costituzione, la modificazione  di
          stato  giuridico  e  l'estinzione  del rapporto di pubblico
          impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
               c) mobilita' ed impiego del personale;
               d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
               e) determinazione delle dotazioni organiche;
               f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici
          e dei comandi;
               g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali
          del personale;
               h)  trattamento  accessorio   per   servizi   prestati
          all'estero.
             5.  Fino  a quando non saranno approvate le norme per il
          riordinamento  generale  della  dirigenza,  il  trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti civili e  militari  delle  amministrazioni  dello
          Stato,   anche   ad  ordinamento  autonomo,  e'  aggiornato
          annualmente con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti, in
          ragione   della   media   degli   incrementi    retributivi
          realizzati,   secondo  le  procedure  e  con  le  modalita'
          previste dalle norme  vigenti,  dalle  altre  categorie  di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente.
             6.  Per  il  personale  gia'  compreso fra i destinatari
          dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica  8
          maggio   1987,   n.   266,   e  per  quello  della  polizia
          penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano  in
          quanto  compatibili,  rispettivamente,  con le disposizioni
          degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  e
          dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
             7.  Gli  oneri finanziari recati dall'applicazione delle
          procedure previste dal decreto legislativo di cui al  comma
          1  non  possono superare gli appositi stanziamenti di spesa
          determinati  dalla  legge  finanziaria  nell'ambito   delle
          compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
          previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.
             Art.  3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  il  31   dicembre   1992,   su   proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle finanze, di grazia e giustizia e  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica e del tesoro, decreti  legislativi  contenenti  le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e direttivi e gradi corrispondenti, per il  riordino  delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo scopo di conseguire  una  disciplina  omogenea,  fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali  di  stato,  nonche'  le  attribuzioni   delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni di legge. Per  il  personale  delle  Forze  di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta dei Ministri interessati e con  la  concentrazione
          del Ministro dell'interno.
             2.  Gli  schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano esprimere il proprio parere  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso il quale il parere si  intende  favorevole.  Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  al  Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio parere secondo le modalita'  di  cui  all'art.  24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
             3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici sia conseguita attraverso le revisione di  ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione  di  qualifiche  o  gradi,   ovvero   mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione delle relative  dotazioni  organiche,  ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere  che:  a)  per  l'accesso  a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento di un concorso pubblico  per  esami,  al  quale
          sono  ammessi a partecipare condidati in possesso di titolo
          di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso  a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite massimo del 30 per cento  dei  posti  disponibili  e
          mediante concorso interno per titoli ed esami, al personale
          appartenente  al  ruolo,  grado  o qualifica immediatamente
          sottostante  in  possesso  di  determinate  anzianita'   di
          servizio,  anche  se privo del prescritto titolo di studio.
          Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il
          solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli  agenti  ed
          equiparati   a   quello  immediatamente  superiore.  Con  i
          medesimi decreti legislativi saranno altresi'  previste  le
          occorrenti disposizioni transitorie.
             4.  Al  personale  che,  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge, riveste  la  qualifica  di  agente  o
          equiparata  e'  attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il  trattamento  economico  corrispondente  al  V   livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito il trattamento economico  corrispondente  al  VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso  della   qualifica   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo,  anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente scelto e di assistente  capo  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta, per l'anno 1992,  una  somma  una  tantum  non
          superiore a lire 500.000 per ciascuno.
             5.  Fermo restanto quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.
             Art. 4. - 1. All'onere derivante  dall'attuazione  delle
          disposizioni  di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio
          1992, n.   5, come  sostituito  dalla  presente  legge,  ed
          all'art.  3  della  presente legge, valutato in lire 94.000
          milioni per  l'anno  1992  e  in  lire  371.000  milioni  a
          decorrere    dall'anno    1993,    si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1992-1994, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando:
               a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte
          dell'accantonamento  'Istituzione  dei centri di assistenza
          fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati';
               b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993  ed  a
          lire    66.000    milioni    per    l'anno    1994,   parte
          dell'accantonamento 'Interventi in  favore  dei  lavoratori
          immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi';
               c)  quanto  a  lire  10.000 milioni per l'anno 1992, a
          lire 114.000 milioni per  l'anno  1993  e  a  lire  116.000
          milioni   per   l'anno   1994,   parte  dell'accantonamento
          'Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione,  dei
          rifugiati e degli italiani all'estero';
               d)  quanto  a  lire 140.000 milioni per ciascuno degli
          anni 1993 e 1994,  parte  dell'accantonamento  'Adeguamento
          della   corrispondenza   dei  livelli  retributivi  con  le
          funzioni attribuite alle qualifiche  ed  ai  gradi  per  il
          personale  dei  Corpi  di  polizia  e  delle  Forze armate,
          previsto rispettivamente dall'art. 16 del decreto-legge  n.
          344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21
          del 1991 e dall'art. 12 della legge n. 231 del 1990';
               e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte
          dell'accantonamento 'Potenziamento delle Forze di polizia';
               f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte
          dell'accantonamento 'Interventi vari nel campo sociale'.
             2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             Si    trascrive    il    testo    delle     disposizioni
          soprarichiamate:
              -   Legge   n.   382/1978:  Norme  di  principio  sulla
          disciplina militare.
              -    Legge    n.    121/1981:     Nuovo     ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
              -  Art.  24,  comma 2, della legge n. 400/1988, recante
          disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri: "I decreti delegati
          di  cui  al  comma  1  sono  emanati  previo  parere  delle
          commissioni permanenti delle Camere competenti per materia.
          Il  Governo  procede  comunque  alla emanazione dei decreti
          delegati  qualora  tale  parere  non  sia  espresso   entro
          sessanta giorni dalla richiesta".
               -  Art.  15  del  D.P.R.  n.  266/1987,  recante norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  del  26
          marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente
          dai  Ministeri:    "Art.  15  (Accordi  decentrati).  -  1.
          Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri  stabiliti
          dal  presente  decreto,  sono  demandate  alla negoziazione
          decentrata, le seguenti materie:
              a) l'organizzazione del  lavoro  e  la  concessione  in
          appalto    di    attivita'   proprie   dell'amministrazione
          nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
              b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali
          di lavoro ed altre eventuali  misure  volte  ad  assicurare
          l'efficienza degli uffici;
              c) le proposte per la determinazione degli organici del
          personale  nonche' la predisposizione dei progetti speciali
          occupazionali;
              d)   la   programmazione   dell'orario   di   servizio,
          l'articolazione  dell'orario di lavoro nonche' le modalita'
          di accertamento del suo rispetto;
              e) la individuazione  dei  soggetti  destinatari  delle
          maggiorazioni  del  compenso incentivante e dell'indennita'
          di reperibilita', ove prevista;
              f)  le  proposte  per  la formazione, l'addestramento e
          l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei  programmi
          e  delle  modalita'  di  svolgimento stabiliti dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione;
              g) le proposte per la determinazione del  fabbisogno  e
          l'utilizzazione del lavoro straordinario;
              h)  l'individuazione  delle misure per la sicurezza, la
          salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche'  per
          l'utilizzazione   delle   strutture,  dei  locali  e  delle
          attrezzature;
              i) la mobilita' del personale;
              l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove
          tecnologie, intese ad ottenere un migliore  rendimento  dei
          servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;
              m)  la  predisposizione dei progetti di produttivita' e
          l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
              n) i programmi per la realizzazione di servizi  sociali
          da mettere a disposizione del personale;
              o)   i   criteri   per  la  ripartizione  dei  benefici
          assistenziali nelle singole amministrazioni;
              p)  proposte  per  l'attuazione  di  pari  opportunita'
          attraverso   piani  di  azioni  positive  in  favore  delle
          lavoratrici".
              - Articoli 2  e  3  della  legge  quadro  sul  pubblico
          impiego n.  93/1983:
             "Art.  2  (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni
          caso con legge dello Stato e,  nell'ambito  di  competenza,
          con  legge  regionale o delle province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  ovvero  sulla  base  della  legge,  per  atto
          normativo   o  amministrativo,  secondo  l'ordinamento  dei
          singoli enti o tipi di enti:
              1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
          titolarita'  dei  medesimi,  i  princi'pi  fondamentali  di
          organizzazione degli uffici;
              2)  i  procedimenti  di  costituzione, modificazione di
          stato giuridico ed  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego;
              3)  i  criteri  per  la determinazione delle qualifiche
          funzionali e dei profili professionali in ciascuna di  esse
          compresi;
              4)   i   criteri  per  la  formazione  professionale  e
          l'addestramento;
              5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione
          complessiva delle qualifiche;
              6) le garanzie del personale  in  ordine  all'esercizio
          delle liberta' e dei diritti fondamentali;
              7)  le  responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle
          disciplinari;
              8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
              9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei  confronti
          dei  pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di
          partecipazione alla formazione degli  atti  della  pubblica
          amministrazione.    Art.  3  (come  modificato dall'art. 17
          della legge 11 agosto 1991, n.  266) (Disciplina in base ad
          accordi).  -  Nell'osservanza dei princi'pi di cui all'art.
          97 della Costituzione e di quanto previsto  dal  precedente
          art.  2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi
          contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i  seguenti
          aspetti  dell'organizzazione  del  lavoro e del rapporto di
          impiego:
              1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del
          trattamento  accessorio  per  servizi   che   si   prestano
          all'estero,  presso  le  rappresentanze  diplomatiche,  gli
          uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
              2)  i   criteri   per   l'organizzazione   del   lavoro
          nell'ambito  della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2,
          n. 1;
              3) l'identificazione delle  qualifiche  funzionali,  in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
              4)  i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e
          le altre misure  volte  ad  assicurare  l'efficienza  degli
          uffici;
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto;
              6) il lavoro straordinario;
              7)   i   criteri   per   l'attuazione   degli  istituti
          concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
              8) le procedure relative all'attuazione delle  garanzie
          del personale;
              9)  i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita' del
          personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
          legge.  Gli accordi sindacali disciplinano  i  criteri  per
          consentire  ai  lavoratori,  che  prestino  nell'ambito del
          comune di  abituale  dimora  la  loro  opera  volontaria  e
          gratuita   in  favore  di  organizzazioni  di  volontariato
          riconosciute  idonee  dalla  normativa   in   materia,   di
          usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari
          di    lavoro   o   di   turnazioni,   compatibilmente   con
          l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
              -  Art.   19   della   legge   n.   395/1990,   recante
          l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:
             "Art.    19    (Norme    di    comportamento   politico,
          rappresentanze e diritti sindacali). - 1. Gli  appartenenti
          al  Corpo  di  polizia  penitenziaria hanno l'esercizio dei
          diritti politici, civili e sindacali.
             2. Nell'esercizio delle loro funzioni  gli  appartenenti
          al  Corpo  di  polizia  penitenziaria  non possono assumere
          comportamenti    che    ne     compromettano     l'assoluta
          imparzialita'.
             3.  Nell'esercizio  dei  diritti  di  cui al comma 1 gli
          appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono  tenuti
          ad  evitare  qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio
          di carattere riservato.
             4. Gli appartenenti al Corpo  di  polizia  penitenziaria
          non  possono  svolgere attivita' politica all'interno delle
          carceri.
             5.  Il personale degli istituti di prevenzione e di pena
          puo' tenere riunioni sindacali  anche  in  uniforme,  fuori
          dell'orario di servizio:
              a)  in locali dell'amministrazione che ne stabilisce le
          modalita' d'uso;
              b) in locali aperti al pubblico.
             6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio
          nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali  e'
          corrisposta la normale retribuzione.
             7.  Delle  riunioni  di  cui al comma 6 deve essere dato
          preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.
             8. Le riunioni debbono avere una  durata  non  superiore
          alle  due ore e la partecipazione del personale deve essere
          concordata con il direttore in  maniera  da  assicurare  la
          sicurezza dell'istituto.
             9.  La  partecipazione del personale alle riunioni e' in
          ogni   caso   subordinata   all'assenza   di   eccezionali,
          indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
             10.   Le   riunioni   sono   indette   singolarmente   o
          congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
             11. Previo avviso,  alle  riunioni  possono  partecipare
          dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.
             12.  Per  quanto attiene ai permessi ed alle aspettative
          sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati
          civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli  accordi
          di cui al comma 14.
             13.  Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non
          puo'  esercitare  il  diritto  di   sciopero   ne'   azioni
          sostitutive  di  esso  che, effettuate durante il servizio,
          possano  pregiudicare  il  servizio  di   sicurezza   degli
          istituti penitenziari.
             14.  Sono  disciplinate con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,   sulla   base   di  accordi  stipulati  tra  una
          delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia  e  dal
          Ministro   del   tesoro   o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,   e   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative del personale, le seguenti materie:
               a) il trattamento economico;
               b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi
          e le aspettative;
               c)   i   trattamenti   economici   di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario;
               d)  i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro,
          i turni di servizio e le altre misure  volte  a  migliorare
          l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
               e)   i   criteri   di  massima  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale;
               f) i criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale;
               g)   l'identificazione  dei  ruoli  in  rapporto  alle
          qualifiche;
               h) i criteri istitutivi degli organi  di  vigilanza  e
          controllo  sulla  gestione  delle  mense  e  degli spacci e
          dell'Ente    di     assistenza     per     il     personale
          dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art.  41.
             15.  Nell'ambito  e  nei limiti fissati dalla disciplina
          emanata a seguito degli accordi di cui al  comma  14,  sono
          adottati  accordi  decentrati stipulati tra una delegazione
          presieduta dal Ministro di  grazia  e  giustizia  o  da  un
          Sottosegretario  delegato e composta dal direttore generale
          dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e
          da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti
          e dei servizi interessati e una  delegazione  composta  dai
          rappresentanti      delle      organizzazioni     sindacali
          rappresentative  del  personale.  Tali  accordi  decentrati
          riguardano   in  particolare  le  modalita'  ed  i  criteri
          applicativi degli accordi di cui al comma 14".
              - Art. 16 del D.L. n. 344/1990: si  veda  la  nota  (a)
          all'art. 5.
              -  Art. 12 della legge n. 231/1990: si veda la nota (b)
          all'art.  5.