AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte- grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3 e 4) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. 1. E' autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 (a) e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonche' della sentenza del TARLazio n. 1219 del 9 luglio 1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (( e del Corpo della guardia di finanza )) agli ispettori della Polizia di Stato. 2. Al relativo onere, ((limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri,)) valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 277/1991 (a) sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
(a) Con la sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 19 giugno 1991, 1a serie speciale, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121) nonche' della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto: "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei princi'pi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla e' innovato per cio' che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni. 2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sara', inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovra' prevedere: distinte modalita' per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovra' essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare. 4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie: a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; c) mobilita' ed impiego del personale; d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione delle dotazioni organiche; f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici e dei comandi; g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero. 5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente. 6. Per il personale gia' compreso fra i destinatari dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilita' economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concentrazione del Ministro dell'interno. 2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso le revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare condidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie. 4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a lire 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restanto quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993. Art. 4. - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come sostituito dalla presente legge, ed all'art. 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando: a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'; b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento 'Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi'; c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento 'Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero'; d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento 'Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'art. 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'art. 12 della legge n. 231 del 1990'; e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento 'Potenziamento delle Forze di polizia'; f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento 'Interventi vari nel campo sociale'. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Si trascrive il testo delle disposizioni soprarichiamate: - Legge n. 382/1978: Norme di principio sulla disciplina militare. - Legge n. 121/1981: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. - Art. 24, comma 2, della legge n. 400/1988, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta". - Art. 15 del D.P.R. n. 266/1987, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri: "Art. 15 (Accordi decentrati). - 1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata, le seguenti materie: a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attivita' proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge; b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali; d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto; e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennita' di reperibilita', ove prevista; f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalita' di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario; h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature; i) la mobilita' del personale; l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro; m) la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi; n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale; o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni; p) proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici". - Articoli 2 e 3 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983: "Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti: 1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i princi'pi fondamentali di organizzazione degli uffici; 2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego; 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi; 4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento; 5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche; 6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali; 7) le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; 9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione. Art. 3 (come modificato dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266) (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei princi'pi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego: 1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche; 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario; 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento; 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge. Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". - Art. 19 della legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria: "Art. 19 (Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali. 2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialita'. 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato. 4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attivita' politica all'interno delle carceri. 5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena puo' tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio: a) in locali dell'amministrazione che ne stabilisce le modalita' d'uso; b) in locali aperti al pubblico. 6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali e' corrisposta la normale retribuzione. 7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto. 8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto. 9. La partecipazione del personale alle riunioni e' in ogni caso subordinata all'assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio. 10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali. 11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali. 12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14. 13. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non puo' esercitare il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari. 14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie: a) il trattamento economico; b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative; c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti; e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale; g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche; h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41. 15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14". - Art. 16 del D.L. n. 344/1990: si veda la nota (a) all'art. 5. - Art. 12 della legge n. 231/1990: si veda la nota (b) all'art. 5.